
Il Nuovo Decreto sui Controlli della Velocità

Viene precisato che per la contestazione differita sono collocate, in via ordinaria, postazioni fisse e solo laddove questo non sia possibile, per motivi connessi all’ infrastruttura, è consentita la collocazione di postazioni mobili.
Tralasciamo per il momento quanto previsto dall’ allegato B, che ricalca in gran parte la direttiva Minniti. Sicuramente di maggiore impatto, l’ allegato A merita una attenta lettura.
L’allegato A è composto da due capitoli.
Capitolo 1
Il primo si occupa dell’individuazione delle strade C, D, E, E-bis, F e F-bis o di tratti di essi, sulle quali è consentito collocare le postazioni di controllo della velocità senza necessità di contestazione immediata, ricorrendo una o più di una delle ulteriori specifiche condizioni indicate dal medesimo capitolo.
Le postazioni fisse o mobili senza contestazione possono essere collocate sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Il decreto prevede che per le restanti tipologie di strade le medesime postazioni possono essere collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal prefetto ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto-legge n. 121 del 2002, sia in ambito extraurbano che in ambito urbano, nel rispetto dell’articolo 11, comma 3, del codice nonché delle condizioni indicate nell’allegato A del decreto. Ora, nulla quaestio per le postazioni fisse, che già per espressa previsione di legge possono essere collocate nelle strade A e B, ovvero nelle restanti strade indicate nel decreto del prefetto ex articolo 4 del decreto legge 121/02, ma si esprimono seri dubbi sul fatto che sia necessaria l’emanazione di un decreto per l’utilizzo delle postazioni mobili presidiate utilizzate senza contestazione immediata, in quanto il decreto del prefetto è previsto solo per le postazioni destinate all’accertamento a distanza e non anche per quelle gestite in presenza dagli organi di polizia stradale. Diversamente vi sarebbe una indebita interferenza della norma secondaria, che allargherebbe la portata di quella principale a cui lo stesso decreto rinvia. Si può quindi concludere ragionevolmente che, ferme restando le caratteristiche delle strade e il rispetto dell’allegato A del decreto, le postazioni mobili presidiate potranno essere collocate previa valutazione delle condizioni previste nell’ambito della Conferenza Provinciale Permanente istituita ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Capitolo 2
Il secondo capitolo dell’allegato riguarda le ulteriori prescrizioni aggiunte per la collocazione delle postazioni fisse o mobili presidiate senza contestazione immediata, su strade extraurbane o urbane. Il filo conduttore è quello di non consentire l’uso di dette postazioni dove il limite di velocità è eccessivamente ridotto rispetto a quello previsto ordinariamente per tipologia di strada, con alcune limitate eccezioni laddove comunque il limite ridotto sia ritenuto congruo in relazione alla presenza di criticità di tracciato plano-altimetrico o per le dimensioni della piattaforma stradale, ovvero, nei centri abitati, anche in presenza di condizioni di significativa incidentalità stradale, che giustificano l’imposizione di limiti di velocità inferiori, richiedendo altresì, per la maggior parte dei casi, che il limite ridotto abbia una determinata estesa minima. L’allegato, oltre a ribadire il rispetto della distanza di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e postazione previsto dall’articolo 25 della legge 120 del 2010, estende una prescrizione analoga, anche se con una distanza inferiore, nei centri abitati, per le postazioni mobili presidiate. Si propone il seguente schema riassuntivo.


