
L’Autovelox che fa solo cassa
L’Autovelox fa solo cassa?
In merito alle recenti notizie di stampa inerenti l’utilizzo dei sistemi Autovelox per il rilevamento della velocità dei veicoli, si comunica quanto segue.
- L’eccesso di velocità (quando un veicolo supera il limite di velocità fissato dalla legge per una determinata strada) o la velocità inappropriata (quando un veicolo viaggia entro i limiti di velocità, ma ad una velocità inadatta alle condizioni stradali, meteorologiche e/o del traffico) influenza sia la probabilità di un sinistro stradale, sia la gravità delle sue conseguenze e determina circa un terzo dei decessi sulle strade (fonte OMS).
- Centinaia di articoli scientifici indipendenti indicano una riduzione degli scontri mortali o gravi dal 7% al 60% in corrispondenza di postazioni Autovelox.
- La relazione tra velocità e gravità delle lesioni è particolarmente critica per gli utenti “deboli” della strada, cioè pedoni, ciclisti e motociclisti, così come per i bambini e gli anziani. Un pedone adulto colpito da un’auto che viaggia a 50 km/h ha un rischio di decesso inferiore al 20%, che diventa quasi del 60% se colpito a 80 km/h. Una diminuzione del 5% della velocità media può comportare una riduzione del 30% del numero di scontri stradali mortali. (fonte OMS).
- Il posizionamento delle postazioni fisse di rilevamento della velocità dei veicoli, sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, per legge1, deve essere autorizzato dal Prefetto, che ne verifica preventivamente la necessità per le esigenze di tutela della sicurezza delle persone e la conformità alla legge. Il proprietario della strada (es: Comune) si limita a proporne il posizionamento, anche sulla base di statistiche del traffico e di incidentalità
- Il limite di velocità, oltre il quale viene rilevata la velocità del veicolo e per il quale la PA deve procedere a sanzionare il conducente, è stabilito dal Codice della Strada2 ed è, pertanto, inderogabile.
- Per legge3, al valore della velocità del veicolo rilevata dall’Autovelox, viene applicata una riduzione del 5% con un minimo di 5 km/h. Quindi, è impossibile che, ad esempio, in presenza di un limite di 50 km/h si sanzioni un veicolo transitante a 51 km/h.
- Tutte le postazioni fisse e mobili, per legge4, sono presegnalate con apposita cartellonistica e devono essere ben visibili. Quindi, il loro utilizzo, non comporta alcun tipo di “agguato”.
- In applicazione di un principio etico, i proventi derivanti dal sanzionamento dell’eccesso di velocità, per legge5, sono destinati interamente al miglioramento della sicurezza stradale attraverso interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
Per ulteriori informazioni: Paolo Sodi, Amministratore Delegato, Sodi Scientifica Srl
1Art. 201, commi 1-bis, lett. f) e 1-ter del Codice della strada in relazione all’articolo 4 del decreto legge n. 121/2002 2
2Art. 142 del Codice della strada
3Art. 345 del regolamento del Codice della strada
4Art. 142, comma 6-bis, del Codice della strada 5 Art. 142, comma 12-ter del Codice della strada
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