
Nulla osta del proprietario o concessionario della strada per il controllo della velocità
Con una recente nota il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha precisato come un eventuale diniego al nulla osta all’installazione di un dispositivo per il rilevamento a distanza della velocità da parte di un ente proprietario della strada (ovvero di un concessionario) debba essere fondato su motivi di carattere tecnico strutturale della strada, o per quelli inerenti i poteri e i compiti di cui all’art. 14 del Codice della strada, considerate le eventuali responsabilità imputabili ai sensi degli artt. 2043 e 2051 del Codice Civile, al medesimo ente.
Aggiunge il Ministero che appare meno appropriato e convincente che l’ente proprietario possa negare l’autorizzazione per motivi inerenti l’ambito dei requisiti richiesti dall’art. 4 della legge 168/2002 per l’installazione dei dispositivi di rilevamento a distanza, nonché nell’ambito della discrezionalità operativa dell’utilizzo degli stessi da parte degli Organi di polizia stradale.
Si riporta di seguito il testo della nota ministeriale.