
Postazioni Autovelox visibili
Il Tribunale Civile di Caltanissetta, con sentenza del 15/11/2015, ha stabilito che, ai fini della validità del verbale di accertamento, deve ritenersi sufficiente la preventiva segnalazione, agli automobilisti, della postazione di dispositivo automatico di controllo a mezzo di apposita cartellonistica o di dispositivi luminosi ben visibili, essendo irrilevante l’ulteriore visibilità della postazione di controllo in sé.
L’art. 142 comma 6 bis del c.d.s. stabilisce che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
Si riporta di seguito il testo del Tribunale.