
Anche lo Scout Speed dev’essere visibile
Anche lo Scout Speed dev’essere visibile
La Cassazione, con l’ordinanza 29595 depositata il 22 ottobre 2021, ha stabilito che l’obbligo di presegnalare e rendere visibili i controlli di velocità vale pure per i misuratori di velocità Scout Speed montati su veicoli e in grado di effettuare rilevazioni quando il mezzo è in movimento.
Secondo i giudici, che hanno interpretato in maniera estensiva l’articolo 142, comma 6-bis del Codice della strada, quei veicoli di servizio devono avere pannelli luminosi visibili frontalmente e posteriormente.
Così, secondo la Corte, si deve intendere che il Dm delle Infrastrutture del 15 agosto 2007 – nel prevedere tra le possibili modalità di segnalazione non solo i classici cartelli e i pannelli a messaggio variabile, ma anche «dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli» – intendesse prevedere che quest’ultima modalità fosse applicabile anche ai controlli di velocità da veicoli in movimento e non solo alle situazioni classiche di pattuglie ferme a bordo strada.
Finora si era ritenuto che l’obbligo di presegnalazione e visibilità riguardasse quest’ultimo caso e non il controllo in modalità “dinamica”, perché il comma 6-bis riguarda «le postazioni di controllo», espressione cui i ministeri delle Infrastrutture e dell’Interno hanno sempre attribuito un significato “statico”. Tanto che poi il Dm del 2017 si era spinto ad affermare che l’obbligo non riguardasse le rilevazioni in movimento.
I giudici sono partiti dal comma 6-bis per affermare che esso, avendo il rango di legge, non può essere derogato da decreti attuativi: avrebbe potuto esserlo se contenesse elementi che lascino spazio a una deroga, ma il legislatore non ne ha inseriti.